Dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR, si applica direttamente in Francia. Non serve alcuna legge di recepimento: i suoi obblighi vincolano le imprese francesi come quelle degli altri 26 Stati membri.
La Francia, però, non partiva da zero. Aveva già una delle normative sugli imballaggi più fitte d’Europa: una filiera di responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi dal 1992, la legge AGEC del 2020, il logo Triman e le istruzioni di conferimento Info-tri, obiettivi nazionali di riutilizzo, divieti sulla plastica monouso e, da luglio 2026, un rappresentante EPR obbligatorio per i produttori esteri.
Per un’impresa che vende in Francia, la vera domanda non è quindi «che cos’è il PPWR?», ma «che cosa cambia rispetto a ciò che faccio già?». Alcune regole francesi restano in vigore, altre dovranno allinearsi al Regolamento e alcuni obblighi europei non hanno ancora un equivalente francese.
Questa guida fa il punto, tema per tema, sull’applicazione del PPWR in Francia. Per il calendario generale del Regolamento e ciò che si applica a livello europeo dal 12 agosto, consulti il nostro articolo PPWR 2026: cosa cambia davvero il 12 agosto.
Riassumi questo articolo con:
🎯 In breve: il PPWR in Francia
- Il PPWR si applica direttamente in Francia dal 12 agosto 2026, ma non sostituisce l’EPR francese degli imballaggi: l’adesione a Citeo, Adelphe o Léko e l’identificativo univoco (UID) restano obbligatori.
- Triman e Info-tri restano obbligatori in Francia finché non si applicherà l’etichettatura armonizzata europea, non prima del 12 agosto 2028.
- Alcuni divieti francesi della legge AGEC sono indeboliti dal Regolamento, come dimostra il caso degli imballaggi in plastica per frutta e verdura.
- La Francia è lontana dall’obiettivo europeo di raccolta del 90 % delle bottiglie nel 2029, e a settembre 2026 il governo ha rinunciato a imporre un sistema nazionale di deposito cauzionale.
- Le imprese francesi che vendono in altri Stati membri devono designarvi un rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 45 del PPWR.
- Il registro europeo dei produttori e diversi atti di esecuzione non sono ancora stati adottati: una parte delle regole resta da precisare.
⭐ La risposta breve: in Francia il PPWR si aggiunge al quadro esistente più che sostituirlo. I Suoi obblighi EPR (eco-organismo, UID, dichiarazioni, eco-contributi) proseguono. A cambiare sono soprattutto i requisiti di progettazione e di etichettatura, ora armonizzati a livello europeo, e la fine prevista di alcune specificità francesi come il Triman. Le imprese francesi che esportano nell’UE scoprono inoltre un obbligo nuovo: un rappresentante autorizzato in ogni paese in cui vendono.
🔍 Come abbiamo verificato queste informazioni
Questo articolo si basa sul testo del Regolamento (UE) 2025/40 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, sul Codice dell’ambiente francese (comprese le disposizioni della legge AGEC e l’articolo L. 541-10-9-1), sulla decisione del Conseil d’État (il massimo organo della giustizia amministrativa francese) dell’8 novembre 2024 sugli imballaggi di frutta e verdura e sulle comunicazioni del Ministero francese della Transizione ecologica e di Citeo. Diversi punti restavano incerti alla data di redazione (ottobre 2026) e sono segnalati come tali: il decreto francese di raccordo tra PPWR e legge AGEC, atteso, non risultava pubblicato; gli atti di esecuzione europei sul registro dei produttori e sull’etichettatura armonizzata erano ancora bozze; il futuro del Triman dipende da una procedura avviata dalla Commissione europea. Questo articolo è un’informazione generale e non sostituisce una consulenza legale.
🇪🇺 Un regolamento direttamente applicabile, ma la Francia mantiene diverse leve
Un regolamento europeo non deve essere recepito: a differenza della vecchia direttiva imballaggi del 1994, il PPWR si applica così com’è, alla stessa data, in tutti gli Stati membri. Un’impresa francese non può invocare l’assenza di norme nazionali per rinviare i propri obblighi europei.
Il Regolamento lascia comunque a ciascuno Stato membro diversi aspetti da organizzare in autonomia. In Francia riguardano in particolare:
- l’organizzazione dell’EPR: autorizzazione degli eco-organismi, capitolati, tariffe degli eco-contributi, che restano una competenza nazionale entro il quadro del Regolamento;
- il registro dei produttori previsto dall’articolo 44, che ogni Stato deve tenere secondo un formato europeo ancora in fase di adozione;
- sanzioni e controlli, che ogni Stato stabilisce per le violazioni del Regolamento;
- raccolta e deposito cauzionale, le cui modalità sono scelte a livello nazionale per raggiungere gli obiettivi europei;
- alcune misure nazionali, che il Regolamento consente di mantenere a determinate condizioni, mentre altre dovranno essere abrogate o adattate.
Per fare ordine tra queste regole era atteso un cosiddetto decreto «di raccordo» tra il PPWR e la legge AGEC. Per quanto ci risulta, alla data di redazione non era stato pubblicato: nel frattempo le regole francesi restano formalmente in vigore, salvo quando sono direttamente in contrasto con il Regolamento, che prevale.
📋 Diritto francese e PPWR: cosa cambia, tema per tema
La tabella seguente confronta, per i temi principali, la regola francese esistente e il contributo del PPWR, con ciò che cambia concretamente per un’impresa che vende in Francia.
| Tema | Regola francese esistente | Contributo del PPWR | Cosa cambia in Francia |
|---|---|---|---|
| EPR ed eco-organismi | Adesione a Citeo, Adelphe o Léko, dichiarazioni ed eco-contributi (Codice dell’ambiente) | Quadro europeo comune per l’EPR degli imballaggi (articoli 45 e seguenti) | Nessun cambiamento immediato: l’EPR francese prosegue, il suo capitolato evolve |
| Rappresentante | Rappresentante EPR obbligatorio per i produttori non stabiliti in Francia dal 10 luglio 2026 (art. L. 541-10-9-1) | Rappresentante autorizzato in ogni Stato membro in cui il produttore non è stabilito (art. 45) | Si applicano entrambe le regole, e le imprese francesi devono designarne uno fuori dalla Francia |
| Informazioni di conferimento | Triman e Info-tri obbligatori sugli imballaggi domestici | Etichettatura armonizzata europea (art. 12), non prima del 12 agosto 2028 | Triman mantenuto per ora, ma destinato a lasciare il posto al logo europeo |
| Divieti di formati | Divieti AGEC (plastica monouso, frutta e verdura, ecc.) | Restrizioni armonizzate dell’allegato V, dal 1° gennaio 2030 | Alcuni divieti francesi sono indeboliti o dovranno allinearsi |
| Riutilizzo | Quota minima di imballaggi riutilizzati: 5 % nel 2023, 10 % nel 2027 (decreto n. 2022-507) | Obiettivi settoriali di riutilizzo dal 2030 (art. 29) | Gli obiettivi francesi restano, quelli europei si aggiungono per settore |
| Deposito cauzionale | Nessun sistema nazionale di deposito per le bottiglie di plastica | Deposito obbligatorio dal 1° gennaio 2029 salvo esenzione (art. 50) | Questione aperta: la Francia è lontana dalle soglie di esenzione |
| Riciclabilità | Eco-modulazione dei contributi (bonus e malus) | Imballaggi riciclabili obbligatori dal 2030, con classi di prestazione (art. 6) | La riciclabilità diventa condizione per l’immissione sul mercato, non solo criterio tariffario |
| Contenuto riciclato | Obiettivi nazionali e bonus di eco-modulazione | Percentuali minime di plastica riciclata dal 2030 (art. 7) | Nuovo obbligo quantificato per tipo di imballaggio in plastica |
| PFAS | Nessuna restrizione generale specifica per gli imballaggi | Limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti dal 12 agosto 2026 (art. 5) | Applicabile da subito |
| Registro | UID rilasciato tramite l’eco-organismo o SYDEREP | Registro nazionale dei produttori in formato europeo (art. 44) | Formato in fase di adozione, rapporto con l’UID da chiarire |
| Sanzioni | Sanzioni amministrative EPR, controllo dei marketplace | Sanzioni stabilite da ciascuno Stato membro | Regime francese da adeguare ai nuovi obblighi |
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🏷️ Triman e Info-tri di fronte all’etichettatura armonizzata europea
Triman e Info-tri sono una specificità francese: dalla legge AGEC, la maggior parte degli imballaggi domestici venduti in Francia deve riportare il logo Triman e un’istruzione di conferimento. L’articolo 12 del PPWR prevede un’etichettatura armonizzata in tutta l’UE, con un pittogramma che indica la composizione materiale dell’imballaggio e che il consumatore ritroverà anche sui contenitori di raccolta.
Questa etichettatura europea dipende da atti di esecuzione che la Commissione avrebbe dovuto adottare entro il 12 agosto 2026 e che a fine settembre 2026 non erano ancora stati adottati. Diventerà obbligatoria dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore di tali atti se questa data è successiva. Da quel momento gli Stati membri non potranno più imporre le proprie marcature di conferimento accanto a quella europea.
Inoltre la Commissione europea ritiene che l’obbligo francese del Triman ostacoli la libera circolazione delle merci e ha avviato una procedura contro la Francia, deferita alla Corte di giustizia dell’UE secondo diverse fonti specializzate. In attesa di una sentenza o dell’applicazione dell’etichettatura armonizzata, Triman e Info-tri restano obbligatori in Francia.
💡 Consiglio: se deve riprogettare i Suoi imballaggi per altri motivi prima del 2028 (nuova gamma, cambio di materiale), preveda fin d’ora lo spazio per la futura marcatura europea nei Suoi esecutivi di stampa. Eviterà di ristampare due volte, una per la Francia e una per l’UE.
🚫 Divieti francesi e restrizioni europee dell’allegato V
La legge AGEC ha introdotto in Francia diversi divieti di formati di imballaggio, in anticipo sull’Europa. Il PPWR fissa invece, all’articolo 25 e all’allegato V, un elenco armonizzato di restrizioni applicabili dal 1° gennaio 2030: imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura fresche sotto 1,5 kg, imballaggi per cibi e bevande consumati sul posto e porzioni individuali (condimenti, salse) nella ristorazione, prodotti per l’igiene in formato mini negli hotel, borse di plastica in materiale ultraleggero e imballaggi multipli in plastica, tra gli altri.
Il caso di frutta e verdura illustra la tensione tra i due livelli. La legge AGEC ne vietava la vendita in imballaggi di plastica per lotti inferiori a 1,5 kg, ma l’8 novembre 2024 il Conseil d’État ha annullato il decreto attuativo del 20 giugno 2023: la Commissione europea aveva chiesto alla Francia di rinviarne l’adozione durante la preparazione del Regolamento, e quel rinvio era obbligatorio. La restrizione europea, con le proprie deroghe, subentra ora entro il 2030.
Più in generale, il PPWR limita la possibilità per uno Stato di vietare l’immissione sul mercato di imballaggi conformi al Regolamento. Alcune misure nazionali precedenti possono essere mantenute alle condizioni previste dal testo, altre dovranno essere riviste. Finché il decreto di raccordo non sarà pubblicato, la scelta prudente è continuare ad applicare le regole francesi in vigore preparandosi nel frattempo alle restrizioni del 2030.
♻️ Riutilizzo: obiettivi francesi e obiettivi PPWR per il 2030
La Francia impone già una quota minima di imballaggi riutilizzati. Il decreto n. 2022-507 dell’8 aprile 2022 fissa una traiettoria dal 5 % nel 2023 al 10 % nel 2027 per i produttori che immettono sul mercato almeno 10.000 unità di prodotti imballati all’anno, con soglie progressive in base al fatturato. L’obbligo può essere assolto individualmente, collettivamente o tramite l’eco-organismo.
L’articolo 29 del PPWR fissa obiettivi di riutilizzo per settore dal 2030, con obiettivi indicativi più elevati per il 2040. I principali riguardano gli imballaggi per il trasporto e multipli (tra cui pallet e casse, con esenzioni come le scatole di cartone) e alcune bevande. Per un’impresa francese i due livelli si sommano: l’obiettivo nazionale complessivo continua ad applicarsi e gli obiettivi europei si aggiungono nei settori interessati.
🥤 Il deposito cauzionale: la Francia di fronte all’articolo 50
L’articolo 50 del PPWR impone agli Stati membri di raccogliere separatamente, dal 2029, almeno il 90 % delle bottiglie di plastica monouso e delle lattine per bevande, istituendo un sistema di deposito cauzionale. Uno Stato può esserne esentato se raggiunge almeno l’80 % di raccolta differenziata nel 2026 e presenta un piano credibile per arrivare al 90 %, da notificare entro il 1° gennaio 2028.
La Francia ne è lontana: secondo Citeo, il tasso di raccolta delle bottiglie di plastica per bevande era di circa il 58 % nel 2024. Eppure il 4 settembre 2026 il governo ha annunciato di rinunciare a imporre un sistema nazionale di deposito agli enti locali, a favore di un approccio territoriale e volontario. Come la Francia raggiungerà l’obiettivo europeo del 2029 resta quindi da precisare.
⚠️ Da ricordare: per chi immette sul mercato bevande in bottiglie di plastica o lattine, la questione non è chiusa. Un sistema di deposito, anche regionale o volontario, avrà conseguenze su marcatura, flussi logistici e contributi. Segua da vicino gli annunci del ministero e del Suo eco-organismo.
🧾 Registro dei produttori, UID e SYDEREP
In Francia ogni produttore soggetto all’EPR degli imballaggi dispone già di un UID, ottenuto tramite il proprio eco-organismo o tramite SYDEREP, il servizio online dell’ADEME (l’agenzia francese per l’ambiente). Questo UID deve figurare nelle condizioni generali di vendita ed essere comunicato ai marketplace.
L’articolo 44 del PPWR impone a ogni Stato di tenere un registro dei produttori in un formato armonizzato. L’atto di esecuzione che fissa tale formato non era stato adottato alla data di redazione: una bozza è stata messa in consultazione tra agosto e settembre 2026, e i registri nazionali dovranno adeguarsi entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. Le fonti non concordano sul fatto che l’UID francese basterà così com’è o che servirà un passaggio aggiuntivo. Mantenga aggiornato il Suo UID e attenda le indicazioni dell’ADEME prima di effettuare nuove registrazioni.
🤝 Rappresentante autorizzato: il PPWR funziona nei due sensi
Per un produttore estero che vende in Francia, due regole si sovrappongono. L’articolo L. 541-10-9-1 del Codice dell’ambiente francese impone dal 10 luglio 2026 un rappresentante EPR stabilito in Francia, per tutte le filiere. L’articolo 45 del PPWR impone a sua volta un rappresentante autorizzato per l’EPR degli imballaggi in ogni Stato membro in cui il produttore non è stabilito. Un unico mandato ben redatto può soddisfare entrambi i requisiti per la Francia. Approfondiamo questo obbligo nella nostra guida sul rappresentante EPR in Francia, e filiera per filiera nella nostra guida al rappresentante EPR per filiera.
Per un’impresa francese che vende altrove nell’UE, è l’aspetto più spesso trascurato. Un marchio stabilito in Francia che spedisce prodotti imballati direttamente a clienti in Germania, Spagna o Italia deve, ai sensi dell’articolo 45, designare un rappresentante autorizzato in ciascuno di questi paesi, oltre ai propri obblighi EPR locali. Una proposta «omnibus» della Commissione mira a sospendere questo requisito fino al 2035. Il 20 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha votato per riservarla alle microimprese e piccole imprese stabilite nell’UE, ma il Consiglio non ha ancora definito la propria posizione e il testo non è adottato: l’articolo 45 si applica dal 12 agosto 2026. Che cosa cambia questo voto, e che cosa non cambia, per l’obbligo francese di rappresentante è spiegato nel nostro articolo Semplificazione EPR per le PMI: il voto del Parlamento europeo non elimina l’obbligo di rappresentante in Francia.
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📦 Imballaggi professionali: la filiera del 2027 nel quadro del PPWR
La Francia ha scelto di creare una filiera EPR dedicata agli imballaggi professionali, separata da quella degli imballaggi domestici. Dopo diversi rinvii, il ministero ha annunciato il 28 luglio 2026 l’avvio operativo al 1° gennaio 2027, con tre eco-organismi autorizzati (Citeo Pro, Léko Pro e Twiice) e dichiarazioni trimestrali. Questa filiera rientra nell’obbligo generale di EPR degli imballaggi previsto dal PPWR, che copre anche gli imballaggi professionali. I dettagli sono nel nostro articolo sulla nuova filiera EPR degli imballaggi professionali.
⚖️ Controlli e sanzioni in Francia
Il PPWR lascia a ciascuno Stato membro il compito di stabilire sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive». In Francia le violazioni degli obblighi EPR sono già punibili con sanzioni amministrative, e i marketplace devono verificare l’UID dei propri venditori, in mancanza del quale diventano essi stessi responsabili degli obblighi EPR di tali venditori.
Il regime francese dovrà essere adeguato per coprire i nuovi obblighi derivanti dal Regolamento (PFAS, riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura). In pratica, il rischio più immediato per un’impresa resta commerciale: il ritiro di un’offerta da parte di un marketplace o il rifiuto di un distributore, per l’impossibilità di dimostrare la propria conformità EPR e PPWR.
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1. La Sua impresa è stabilita in Francia?
2. Vende prodotti imballati direttamente a clienti in altri paesi dell’UE?
3. Alcuni dei Suoi imballaggi sono a contatto con alimenti (carta, cartone accoppiato, fibra stampata)?
4. Immette sul mercato bevande in bottiglie di plastica o lattine?
0 di 4 domande con risposta
🗓️ Tabella di marcia del PPWR in Francia, dal 2026 al 2030
| Data | Obbligo | Fonte |
|---|---|---|
| 10 luglio 2026 | Rappresentante EPR obbligatorio per i produttori non stabiliti in Francia, tutte le filiere | Francia (art. L. 541-10-9-1) |
| 12 agosto 2026 | Applicazione generale del PPWR, limiti PFAS per gli imballaggi alimentari, rappresentante autorizzato in ogni Stato membro | UE (Regolamento 2025/40) |
| 1° gennaio 2027 | Avvio operativo della filiera EPR degli imballaggi professionali | Francia |
| 1° gennaio 2028 | Termine per notificare le esenzioni dal deposito cauzionale, con piano di attuazione | UE (art. 50) |
| Non prima del 12 agosto 2028 | Etichettatura armonizzata europea obbligatoria, fine delle marcature di conferimento nazionali | UE (art. 12) |
| 1° gennaio 2029 | Obiettivo del 90 % di raccolta differenziata di bottiglie e lattine, deposito salvo esenzione | UE (art. 50) |
| 1° gennaio 2030 | Riciclabilità obbligatoria, contenuto riciclato minimo, restrizioni dell’allegato V, obiettivi di riutilizzo | UE (art. 6, 7, 25, 29) |
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Man mano che verranno adottati gli atti di esecuzione del PPWR e la Francia pubblicherà i suoi testi di raccordo, integriamo queste novità nella piattaforma, così non dovrà seguire da solo due normative che cambiano contemporaneamente. Le tariffe sono pubblicate nella nostra pagina Prezzi.
❓ Domande Frequenti sul PPWR in Francia
Il PPWR sostituisce la legge francese AGEC?
No. Il PPWR si applica direttamente e prevale sulle norme nazionali contrastanti, ma la legge AGEC resta in vigore per tutto ciò che non è in contrasto con esso, in particolare l’organizzazione dell’EPR. Alcune disposizioni francesi dovranno comunque essere adattate, cosa che deve precisare un decreto di raccordo atteso.
Il Triman resta obbligatorio con il PPWR?
Sì, per ora. Triman e Info-tri restano obbligatori in Francia finché non si applicherà l’etichettatura armonizzata europea dell’articolo 12, non prima del 12 agosto 2028. Da quella data gli Stati non potranno più imporre la propria marcatura di conferimento accanto a quella europea.
Il deposito cauzionale diventerà obbligatorio in Francia?
Il PPWR impone un deposito cauzionale per bottiglie di plastica e lattine dal 2029, a meno che uno Stato non raggiunga almeno l’80 % di raccolta nel 2026. La Francia ne è lontana, ma a settembre 2026 il governo ha rinunciato a imporre un sistema nazionale di deposito agli enti locali. Come la Francia rispetterà l’obiettivo europeo resta da precisare.
Un’impresa francese deve designare un rappresentante PPWR?
Non in Francia, dato che vi è stabilita. Se però vende prodotti imballati direttamente in altri Stati membri senza esservi stabilita, deve designare un rappresentante autorizzato in ciascuno di questi paesi ai sensi dell’articolo 45 del PPWR.
Il mio UID francese basta per il registro PPWR?
Non è ancora chiaro. L’articolo 44 prevede registri nazionali in un formato europeo il cui atto di esecuzione non era stato adottato a ottobre 2026. Mantenga aggiornato il Suo UID e attenda le indicazioni dell’ADEME prima di nuove registrazioni.
I miei imballaggi attuali restano conformi fino al 2030?
Per la maggior parte degli obblighi di progettazione, sì: riciclabilità, contenuto riciclato minimo e restrizioni dell’allegato V si applicano dal 2030. I limiti PFAS per gli imballaggi alimentari e l’obbligo di rappresentante autorizzato si applicano invece dal 12 agosto 2026.
Chi controlla l’applicazione del PPWR in Francia?
Il PPWR lascia a ciascuno Stato l’organizzazione dei controlli e la definizione delle sanzioni. In Francia sono chiamate a intervenire le autorità già competenti per l’EPR e la sicurezza dei prodotti, e il regime sanzionatorio dovrà essere adeguato ai nuovi obblighi del Regolamento.
Faccia il punto sulla Sua conformità PPWR in Francia
Il PPWR non fa tabula rasa del diritto francese degli imballaggi: vi si sovrappone, ne sostituisce alcune parti e ne indebolisce altre. Per un’impresa che vende in Francia, la sfida è sapere con precisione quali regole si applicano oggi ai suoi imballaggi e quali arriveranno entro il 2030. Ekovio La aiuta a seguire entrambi i livelli in un unico posto.
📚 Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, EUR-Lex
- Articolo L. 541-10-9-1 del Codice dell’ambiente francese, Légifrance
- Conseil d’État, decisione dell’8 novembre 2024 sugli imballaggi in plastica di frutta e verdura (in francese)
- Decreto n. 2022-507 dell’8 aprile 2022 sulla quota minima di imballaggi riutilizzati, AIDA (INERIS, in francese)
- Il governo rinuncia a imporre il deposito delle bottiglie di plastica agli enti locali, franceinfo, settembre 2026 (in francese)
- Citeo, il deposito cauzionale e i tassi di raccolta delle bottiglie, maggio 2026 (in francese)
- ADEME, portale delle filiere EPR
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