La normativa EPR francese non crea in realtà tre categorie giuridiche separate per produttore, importatore e titolare del marchio. Ne crea una sola: “produttore”. La confusione nasce dal fatto che ciascuno di questi tre ruoli reali può far scattare autonomamente quell’unico status, a volte per la stessa azienda contemporaneamente.
Questa struttura a status unico è efficiente per il legislatore, ma lascia aperta una domanda pratica reale: se siete un rivenditore francese che importa un prodotto E lo vende con il proprio marchio, siete responsabili una volta o due? E se importate soltanto, senza mai apporre alcun marchio? Questo articolo analizza i tre ruoli singolarmente, mostra esattamente quali testi normativi definiscono ciascuno di essi, e affronta i casi in cui si sovrappongono.
Per il quadro completo di ogni obbligo di dichiarazione una volta acquisito lo status di produttore, consultate il nostro articolo dedicato su chi deve dichiarare e perché. Il compito di questo articolo è più circoscritto: capire quale dei tre ruoli si applichi davvero a voi.
Riassumi questo articolo con:
🎯 In breve: tre ruoli, un solo status giuridico
- L’articolo L. 541-10 del Codice dell’Ambiente definisce un unico status ampio di “produttore”; produttore, importatore e titolare del marchio sono ruoli di fatto che lo fanno scattare ciascuno autonomamente.
- L’articolo 3 della Direttiva RAEE fornisce il test più chiaro per la questione del titolare del marchio: rivendere il prodotto di qualcun altro con il proprio nome vi rende produttori, a meno che il marchio del produttore originale resti visibile.
- Il PPWR separa il “fabbricante” (responsabilità di design dell’imballaggio) dal “produttore” (dichiarazioni EPR nazionali), e il suo concetto di “committente” è ciò che ha spostato nel 2026 la responsabilità sugli imballaggi a marchio del distributore verso le catene di vendita al dettaglio.
- Una singola azienda ricopre spesso due o tre di questi ruoli contemporaneamente: importare merci a cui poi appone il proprio marchio è la sovrapposizione più comune.
Risposta breve: secondo la legge francese, “produttore” è un unico status giuridico che un fabbricante, un importatore o un titolare di marchio possono far scattare ciascuno autonomamente, non esiste una categoria separata più leggera per nessuno di essi. Se fabbricate fisicamente il prodotto, lo introducete in Francia dall’estero, o apponete il vostro nome o marchio su qualcosa fabbricato da altri, siete produttori. Molte aziende ricoprono più di uno di questi ruoli contemporaneamente, e ciascun ruolo può avere lo stesso peso anche quando è coinvolta un’unica azienda nella transazione.
🔍 Come abbiamo verificato queste informazioni
La definizione francese cita direttamente l’articolo L. 541-10 del Codice dell’Ambiente. Il test specifico per i RAEE deriva dall’articolo 3 della Direttiva 2012/19/UE, che si applica specificamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche; altri sistemi EPR (imballaggi, tessili, mobili) non usano una formulazione identica, sebbene la logica sottostante sia simile. Il meccanismo del “committente” del PPWR riflette il Regolamento (UE) 2025/40 applicabile dal 2026. “Titolare del marchio” non è di per sé un termine definito dalla legge francese: lo usiamo qui come etichetta in linguaggio corrente per ciò che le fonti francesi chiamano marque de distributeur o marque propre.
📖 I tre ruoli, definiti separatamente
Fabbricante: fabbrica fisicamente il prodotto
Questo è il ruolo più intuitivo: l’azienda che produce effettivamente l’articolo, a partire da materie prime o componenti, nel proprio stabilimento o in uno in subappalto. L’articolo L. 541-10 lo copre direttamente: chiunque “élabore, fabrique” (sviluppi, fabbrichi) un prodotto generatore di rifiuti è un produttore ai fini EPR, punto, indipendentemente da quale nome finisca sull’imballaggio.
Dove la questione si fa meno ovvia è la produzione per conto terzi. Uno stabilimento che produce merci secondo le specifiche esatte di un’altra azienda resta il fabbricante in senso tecnico, ma come vedrete più avanti, la regola del committente del PPWR può spostare la responsabilità EPR effettiva verso chi ha commissionato il design.
Importatore: introduce in Francia un prodotto fabbricato all’estero
L’articolo L. 541-10 copre anche chiunque “vend ou importe” (venda o importi) un prodotto generatore di rifiuti, e questo si applica fin dalla prima unità introdotta, anche da un altro Stato membro UE, non solo da fuori dell’UE. Un’azienda francese che si rifornisce di prodotti finiti da uno stabilimento all’estero e li rivende con il marchio originale del produttore, senza aggiungere il proprio marchio, è l’importatore, e tipicamente è l’importatore da solo a portare l’obbligo EPR per quel prodotto in Francia.
L’articolo 3 della Direttiva RAEE lo rende esplicito specificamente per l’elettronica: immettere sul mercato francese, a titolo professionale, AEE provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro vi rende produttori per quell’apparecchiatura, indipendentemente da chi l’abbia fabbricata.
Titolare del marchio: appone il proprio nome sul prodotto di qualcun altro
Questo è il marchio del distributore, marque de distributeur in francese, ed è dove nasce la maggior parte della confusione. Ai sensi dell’articolo L. 541-10, un distributore che vende prodotti con il proprio marchio è considerato produttore indipendentemente dal fatto che abbia fabbricato il prodotto stesso. L’articolo 3 della Direttiva RAEE fornisce il test più chiaro disponibile: rivendere un’apparecchiatura fabbricata da altri con il proprio nome o marchio vi rende produttori, a meno che il marchio del produttore originale non resti visibile sul prodotto. Se il nome del fabbricante originale è ancora visibile, la responsabilità in genere resta a lui; se lo avete sostituito con il vostro, si sposta a voi.
⚠️ Rimarchiare un prodotto, anche in modo lieve, può capovolgere il vostro status. Aggiungere il proprio logo su un imballaggio che altrimenti verrebbe spedito con il marchio del fornitore è sufficiente a rendervi produttori per quell’articolo, che abbiate toccato o meno il processo produttivo. Questo coglie di sorpresa le aziende che si considerano “solo un rivenditore”.
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📋 Dove i ruoli si sovrappongono
La variante del committente nel PPWR per gli imballaggi
Il PPWR traccia una propria distinzione, separata dal quadro nazionale francese: il “fabbricante” copre il design e la conformità dell’imballaggio, valutati una volta per l’intera filiera UE, mentre il “produttore” copre gli obblighi dichiarativi EPR nazionali, valutati mercato per mercato. Il suo concetto di “committente” determina chi conta come fabbricante quando un prodotto è progettato da un’azienda e fisicamente realizzato da un’altra: chiunque abbia commissionato il design con il proprio marchio è trattato come fabbricante per quell’imballaggio, anche senza aver toccato la linea di produzione.
Questo è esattamente il meccanismo che ha spostato nel 2026 la responsabilità sugli imballaggi a marchio del distributore in Francia: il fabbricante industriale non paga più l’eco-contributo per gli imballaggi domestici e professionali a marchio del distributore, lo fa invece la catena di vendita al dettaglio che ha commissionato il design. È un esempio diretto e concreto del ruolo di titolare del marchio che prevale su quello di fabbricante ai fini EPR.
| Scenario reale | Quale/i ruolo/i si applica/no | Chi è tipicamente responsabile |
|---|---|---|
| Lo stabilimento vende con il proprio marchio, nessun rivenditore coinvolto | Solo fabbricante | Lo stabilimento |
| L’azienda importa prodotti finiti, li vende con il marchio del produttore originale | Solo importatore | L’importatore |
| Il rivenditore commissiona a uno stabilimento la fabbricazione di merci con il proprio marchio | Titolare del marchio (PPWR: committente) | Il rivenditore, non lo stabilimento |
| L’azienda importa merci e le rimarchia come proprie | Importatore + titolare del marchio | L’importatore/titolare del marchio, un’azienda, un unico insieme di obblighi |
Il caso limite dei marketplace
I marketplace online e i venditori a distanza non rientrano perfettamente in nessuno dei tre ruoli sopra descritti, tipicamente non fabbricano né marchiano le merci, eppure sia l’articolo 3 della Direttiva RAEE sia la legge francese AGEC colmano questa lacuna rendendo produttore, per quella transazione, chiunque venda direttamente a utenti finali tramite comunicazione a distanza, indipendentemente dal fatto che sia stabilito in Francia. Questo ha chiuso una vera scappatoia che alcune piattaforme di e-commerce usavano in precedenza per eludere del tutto gli obblighi EPR.
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🎯 Cosa significa in pratica
Un’azienda, un unico insieme di obblighi, per quanti ruoli ricopra
La buona notizia nascosta in questa complessità: ricoprire più ruoli non moltiplica i vostri obblighi di dichiarazione. Un’azienda che è sia importatore sia titolare del marchio per lo stesso prodotto deve comunque una sola adesione a un eco-organismo, un solo UID e una sola dichiarazione per quella linea di prodotto sotto un dato sistema; i ruoli sovrapposti confermano semplicemente che la responsabilità ricade su quell’azienda, senza lasciare dubbi su chi ne sia responsabile.
Dove invece la questione conta davvero è la chiarezza contrattuale con i vostri fornitori e fabbricanti. Se il vostro accordo di fornitura non affronta esplicitamente chi gestisce le dichiarazioni EPR per un prodotto a marchio del distributore, entrambe le parti potrebbero supporre che se ne occupi l’altra, esattamente l’ambiguità che l’articolo L. 541-10 e la regola del committente del PPWR sono stati pensati per eliminare a livello normativo, ma che può ancora generare confusione reale a livello contrattuale se lasciata irrisolta.
💡 Consiglio: aggiungete una riga esplicita a ogni accordo di marchio del distributore o di produzione per conto terzi, indicando quale parte gestisce le dichiarazioni EPR e il pagamento dell’eco-contributo per quella specifica linea di prodotto. Non costa nulla scriverla, e risolve esattamente l’ambiguità che causa dichiarazioni mancate quando nessuno è sicuro di chi fosse il compito.
❓ Domande Frequenti sui ruoli di produttore, importatore e titolare del marchio
Se importo un prodotto e lo vendo con il marchio originale, sono responsabile?
Sì. L’articolo L. 541-10 copre gli importatori direttamente, e questo si applica indipendentemente da quale marchio compaia sul prodotto: importare da solo è sufficiente a far scattare lo status di produttore.
Aggiungere il mio logo al prodotto di un fornitore mi rende produttore?
In genere sì, in particolare se il marchio originale del fabbricante non è più visibile. Questo è esattamente il test del titolare del marchio previsto dall’articolo 3 della Direttiva RAEE, e la stessa logica si applica più in generale nella normativa EPR francese.
Uno stabilimento e il marchio che ha commissionato il prodotto possono essere entrambi responsabili contemporaneamente?
Secondo la regola del committente del PPWR, specificamente per gli imballaggi, no: la responsabilità si sposta su chi ha commissionato il design, non sullo stabilimento che lo ha fisicamente prodotto. Per altri sistemi EPR privi di un meccanismo equivalente del committente, verificate le regole del sistema specifico, poiché questo spostamento non è automaticamente universale.
I marketplace e i venditori a distanza sono esentati perché non fabbricano né marchiano nulla?
No. Sia la Direttiva RAEE sia la legge francese AGEC colmano questa lacuna: vendere direttamente a utenti finali tramite comunicazione a distanza vi rende produttori per quella transazione, indipendentemente da dove siate stabiliti.
Se la mia azienda è sia importatore sia titolare del marchio, ho obblighi doppi?
No. Più ruoli ricoperti dalla stessa azienda non moltiplicano gli obblighi: dovrete comunque una sola adesione a un eco-organismo, un solo UID e una sola dichiarazione per sistema per quella linea di prodotto.
Sapete quale ruolo si applica davvero a voi
Fabbricante, importatore e titolare del marchio non sono tre percorsi giuridici separati, sono tre porte verso lo stesso status. Sapere quale (o quali) si applichi alla vostra azienda è il primo vero passo per gestire correttamente i vostri obblighi EPR, invece di tirare a indovinare sperando che l’ambiguità giochi a vostro favore.
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📚 Fonti
- Articolo L. 541-10, Codice dell’Ambiente francese: testo ufficiale, Légifrance
- Direttiva 2012/19/UE (RAEE), articolo 3: testo ufficiale, EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): testo ufficiale, EUR-Lex


